TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 74.
(Patto di stabilità interno per gli enti locali).

Art. 74.
(Patto di stabilità interno per gli enti locali).

      1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

      1. Identico.

      2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. La determinazione del concorso di ciascuno degli enti di cui al comma 1 è disciplinata dai commi 3 e 4; i commi 5 e 6 individuano i saldi finanziari che devono registrare il miglioramento corrisponente all'entità del concorso.       2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      3. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 1 devono seguire la seguente procedura:       3. Identico:

          a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 4 e risultanti dai propri

          a) identico:


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conti consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:

              1) province: 0,456 per l'anno 2007, 0,277 per l'anno 2008 e 0,199 per l'anno 2009;

              1) province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117 per l'anno 2009;

              2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,500 per l'anno 2007, 0,435 per l'anno 2008 e 0,418 per l'anno 2009;

              2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009;

          b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:

          b) identico:

              1) province: 0,038 per l'anno 2007, 0,023 per l'anno 2008 e 0,017 per l'anno 2009;

              1) province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 2009;

              2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,034 per l'anno 2007, 0,030 per l'anno 2008 e 0,028 per l'anno 2009;

              2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009;

          c) determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b).

          c) determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b). Gli enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa determinano l'importo del concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b).

 

      3-bis. Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettera c), sull'importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per i comuni di cui al comma 1, superiore all'8 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media triennale.

      4. Il saldo finanziario di cui al comma 3 è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla

      4. Il saldo finanziario è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di


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riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti. crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.
      5. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 3, lettera c).       5. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 3, lettera c). Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.
 

      5-bis. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata.

      6. Ai fini del comma 5, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali; il saldo finanziario in termini di competenza, da considerare ai fini del presente comma, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi totali e pagamenti totali, per la parte in conto capitale. Nel saldo finanziario non sono considerati:

          a) i trasferimenti dallo Stato, sia di parte corrente sia in conto capitale, ivi compresi quelli sostituiti dalla compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita in regime non dinamico;

          b) le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale, e le entrate in conto capitale derivanti dai finanziamenti dell'Unione europea;

          c) le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei

      6. Ai fini del comma 5, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali; il saldo finanziario in termini di competenza, da considerare ai fini del presente comma, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi totali e pagamenti totali, per la parte in conto capitale. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti.


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programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, deliberati dal CIPE alla data del 30 settembre 2006;

          d) le entrate per riscossione di crediti e le spese per concessione di crediti.

      7. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 6, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del comma 3.

      7. Identico.

      8. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 7.       8. Identico.
      9. Per gli enti di cui al comma 1 di nuova istituzione nell'anno 2007 o negli anni successivi, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole. Per gli enti istituiti a decorrere dall'anno 2003, si fa riferimento alla media degli anni, compresi nel triennio 2003-2005, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi. Se si       9. Identico.

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dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annua di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilità interno.
      10. Gli enti locali commissariati a decorrere dall'anno 2003, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno in cui, dopo la rielezione degli organi istituzionali, sia disponibile una base di calcolo su cui applicare le regole.       10. Gli enti locali commissariati a decorrere dall'anno 2007, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
       10-bis. Si intendono esclusi per l'anno 2006 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli enti locali per i quali nell'anno 2004, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      11. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito nell'ambito degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, gli enti di cui al comma 1 possono ricorrere all'indebitamento per gli anni 2007, 2008 e 2009 in misura non superiore, rispettivamente, al 2,6 per cento, al 5,4 per cento e al 6,9 per cento rispetto alla consistenza del debito in essere al 30 settembre 2006. Le predette percentuali possono essere aggiornate sulla base dei nuovi obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria relativi agli anni successivi.       Soppresso.
      12. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza il ricorso al debito da parte di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti in misura eccedente il limite stabilito dal comma 11 a condizione che sia compensato da un corrispondente minore ricorso al debito da parte degli altri enti del proprio comparto. In caso       Soppresso.

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di superamento dei limiti risultanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 11 e del presente comma, la provincia o il comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può più ricorrere alla procedura di compensazione di cui al primo periodo del presente comma. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una situazione riepilogativa in cui sono evidenziati, secondo un modello definito con il decreto di cui al comma 7, l'importo della consistenza del debito dell'anno precedente e l'eventuale importo del debito netto aggiuntivo realizzato nell'anno di riferimento, con specifica indicazione dell'eventuale quota di debito ceduta o ricevuta ai sensi delle disposizioni del presente comma. È costituito presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali un apposito organismo a composizione mista, le cui regole di funzionamento, numero e modalità di designazione dei componenti sono stabilite con delibera della Conferenza stessa, con il compito di formulare al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali una ipotesi di compensazione.
      13. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le comunità montane si applicano le disposizioni di cui al comma 11.       Soppresso.
      14. Le informazioni previste dai commi 7 e 8 sono messe a disposizione dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.       14. Identico.
      15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 8 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria       15. Identico.

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generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 7 degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonché di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.
      16. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 15:       16. Identico.

          a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;

          b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1o luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse.

      17. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 16.

      17. Identico.

 

      17-bis. I commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati.

 

      17-ter. All'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «per il Consiglio superiore della magistratura,» sono inserite le seguenti:


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 «per gli enti gestori delle aree naturali protette,».